Chi ha concesso un mutuo insostenibile non può invocare la colpa grave
Nelle opposizioni all'omologa capita spesso che il creditore sostenga che il debitore si sia indebitato con colpa grave, perché ha continuato a chiedere prestiti pur non potendoli sostenere.
Il Tribunale di Bari ha respinto questa impostazione in una recente omologa. Già la rata del mutuo originario eccedeva il trenta per cento delle entrate dei debitori: la banca che aveva erogato quel finanziamento non aveva quindi osservato le regole che impongono all'operatore professionale di valutare il merito creditizio. I finanziamenti successivi, chiesti per arginare i precedenti, non integrano allora la colpa grave, ma trovano proprio in quella prima erogazione la ragione che esclude la responsabilità del debitore.
Il principio ha un risvolto pratico: la condotta del finanziatore va documentata fin dal ricorso, perché è ciò che disinnesca l'eccezione di colpa grave in sede di opposizione.
Riferimenti
- Artt. 69, comma 2, e 70 CCII (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
- Tribunale di Bari, 22 maggio 2025 (Est. Rana)