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28 settembre 2026 · Sovraindebitamento

Concordato minore: la continuità si valuta nei fatti, non nella partita IVA

Il concordato minore è lo strumento che il Codice della crisi riserva ai debitori sovraindebitati che non sono consumatori — l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, il professionista. A differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'accesso presuppone di regola che l'attività imprenditoriale o professionale prosegua: in mancanza di continuità la proposta è ammissibile soltanto se è previsto l'apporto di risorse esterne che migliori in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74 CCII). La continuità, quindi, non è un dettaglio descrittivo del piano: è un presupposto, e come tale i creditori possono contestarla in sede di omologazione.

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 10 aprile 2025, ha respinto una contestazione di questo tipo e ha omologato il concordato minore. Il punto affrontato è pratico: l'attività del debitore — di natura artistica — proseguiva di fatto, ma senza le vesti formali che di solito si associano al lavoro autonomo. Il Tribunale ha ritenuto che il requisito sussistesse comunque, osservando che la continuità dell'attività emergeva dagli atti e che la partita IVA non è necessaria perché si possa parlare di prosecuzione.

Il secondo passaggio riguarda la pensione. Il Tribunale ha escluso che l'avvenuta maturazione dell'assegno pensionistico sia di per sé ostativa alla continuità. Percepire una pensione e continuare a svolgere un'attività non sono circostanze incompatibili: ciò che conta è che l'attività prosegua effettivamente, non la condizione previdenziale del debitore. Nel caso deciso, del resto, il piano era alimentato sia dal reddito da pensione sia dai proventi dell'attività proseguita.

L'indicazione che se ne ricava interessa una platea ampia. Molti debitori svolgono attività autonome reali ma poco formalizzate — artisti, artigiani occasionali, professionisti non iscritti ad albi, lavoratori che hanno chiuso la partita IVA senza smettere di lavorare — e rischiano di vedersi contestare l'accesso al concordato minore per ragioni documentali, con l'alternativa della liquidazione controllata. La lettura del Tribunale di Bari sposta il baricentro sulla sostanza: si guarda a che cosa il debitore fa, non a come è registrato.

Resta fermo il perimetro dell'esame. La continuità va allegata e documentata, perché è sulla base degli atti che il giudice la riscontra; e il superamento della contestazione sulla continuità non esaurisce il vaglio dell'omologazione, che comprende comunque la fattibilità del piano e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 80 CCII).

Riferimenti

  • Art. 74 CCII (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) — presupposti del concordato minore: prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale; in mancanza, apporto di risorse esterne
  • Art. 80 CCII — omologazione del concordato minore, contestazioni dei creditori, giudizio di fattibilità e di convenienza
  • Tribunale di Bari, 10 aprile 2025 (Est. Rana)

Avv. Ezio Mola – Ordine degli Avvocati di Bari. Contenuto informativo. Non costituisce parere legale né sollecitazione di incarichi professionali.