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21 settembre 2026 · Sovraindebitamento

Concordato minore: l'omologazione è possibile anche senza il voto favorevole del Fisco e degli enti previdenziali

Nel concordato minore la proposta deve essere approvata dai creditori. Quando fra questi figurano l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali — e nelle crisi delle piccole imprese familiari è quasi la regola — il loro voto pesa spesso quanto basta per impedire il raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 79, comma 1, del Codice della crisi. L'art. 80, comma 3, consente però al tribunale di omologare ugualmente, a due condizioni: che l'adesione mancante sia determinante per il raggiungimento di quelle maggioranze e che la proposta sia conveniente, per gli stessi enti dissenzienti, rispetto a quanto ricaverebbero dalla liquidazione.

Il Tribunale di Bari ha applicato questa regola a una proposta di concordato minore in continuità presentata congiuntamente da una piccola società di persone e dai suoi soci, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Agenzia delle Entrate e INPS avevano votato contro; all'esito delle votazioni la maggioranza non era stata raggiunta e le classi favorevoli erano tre su dieci. Il gestore della crisi aveva però attestato che, con l'adesione degli enti pubblici, si sarebbe raggiunta sia la maggioranza dei crediti sia quella delle classi, che sarebbero diventate sei su dieci: il loro voto era quindi determinante nel senso richiesto dalla norma.

Verificata questa prima condizione, il tribunale ha svolto il confronto con l'alternativa liquidatoria. Il calcolo non è stato condotto sul valore di stima dell'immobile, ma su quanto se ne sarebbe realisticamente ricavato in sede di vendita forzata: trattandosi di un bene distante dal centro della località, il giudice ha ritenuto non irragionevole prevedere un secondo ribasso del prezzo a base d'asta. Allo stesso modo, il surplus di reddito destinabile ai creditori nella liquidazione controllata è stato calcolato al netto delle spese di mantenimento del nucleo familiare e del canone di locazione che la famiglia avrebbe dovuto sostenere una volta perduta l'abitazione. Il raffronto così impostato ha dato esito favorevole alla proposta, in linea con la relazione conclusiva dell'OCC.

Il tribunale ha poi disatteso l'obiezione, sollevata dall'ente previdenziale, secondo cui il credito contributivo sarebbe indisponibile e non potrebbe quindi subire falcidia. La tenuta del sistema previdenziale, si legge nel provvedimento, è un valore che l'art. 80 impone di bilanciare con l'interesse del debitore alla ristrutturazione e con il migliore soddisfacimento dei creditori nel loro complesso. Nella stessa direzione, il giudice ha letto in modo meno rigoroso il requisito dell'art. 74, comma 3 — l'indicazione di tempi e modalità per superare la crisi — alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Un'ultima indicazione pratica viene dalla storia della procedura. Gli stessi debitori avevano già visto respingere, poco più di un anno prima, una precedente proposta di concordato minore, anch'essa votata negativamente dagli enti pubblici, proprio perché non superava il test di convenienza. La seconda proposta è stata omologata perché nel frattempo era cambiato ciò che quel test misura: l'apporto di finanza esterna da parte di un terzo, un nuovo reddito da lavoro dipendente entrato nel nucleo familiare, una diversa articolazione dei pagamenti. Il voto contrario dell'amministrazione finanziaria, di per sé, non è un ostacolo insuperabile; lo è un piano che offra ai creditori meno di quanto otterrebbero liquidando il patrimonio.

Riferimenti

  • Artt. 74, 78, 79, comma 1, e 80, commi 2 e 3, CCII (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14); D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136
  • Tribunale di Bari, 30 giugno 2025 (Est. D'Aprile)

Avv. Ezio Mola – Ordine degli Avvocati di Bari. Contenuto informativo. Non costituisce parere legale né sollecitazione di incarichi professionali.