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5 ottobre 2026 · Sovraindebitamento

Concordato minore senza continuità dell'attività: l'accesso del professionista con l'apporto di risorse esterne

L'art. 74 CCII disegna due vie per il concordato minore. Il primo comma riguarda la proposta fondata sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, cioè diretta a conservarla. Il secondo comma ammette invece una proposta che prescinde dalla continuità, a una condizione: che il debitore apporti risorse esterne destinate a incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. Sono due percorsi distinti, non due gradi dello stesso percorso.

La Quarta Sezione civile del Tribunale di Bari, con sentenza del 6 marzo 2025, ha omologato un concordato minore proposto da un professionista iscritto a un albo che aveva però cessato la partita IVA diversi anni prima, per debiti maturati nel precedente esercizio della libera professione. La proposta era costruita sul secondo comma dell'art. 74, cioè senza alcuna continuità dell'attività, e poggiava interamente su una somma messa a disposizione da terzi. Il Tribunale l'ha ritenuta ammissibile.

Il passaggio che interessa è il modo in cui è stata delimitata l'unica preclusione prevista dal codice. L'art. 33, comma 4, CCII dichiara inammissibile la domanda di concordato minore dell'imprenditore cancellato dal registro delle imprese; il Tribunale, richiamando il decreto della Prima Presidente della Corte di cassazione del 26 luglio 2023, n. 22699, ne ha confermato la portata preclusiva per l'imprenditore, ma ha escluso che possa valere oltre. Trattandosi di norma che limita la proponibilità di uno strumento di regolazione della crisi, non è estensibile a categorie di debitori che la disposizione non contempla. Il professionista non è iscritto al registro delle imprese e non ricade quindi in quella preclusione: resta legittimato a proporre il concordato minore anche in difetto di continuità, purché la proposta sia sorretta da finanza esterna.

Per chi si trova in questa situazione il punto pratico è che la cessazione dell'attività non chiude la strada del concordato minore e non costringe automaticamente alla liquidazione controllata. Lo spostamento del problema è però netto: non si discute più della legittimazione, ma della consistenza dell'apporto esterno. La legge chiede che le risorse incrementino l'attivo in misura apprezzabile, e l'apprezzabilità si misura in concreto, nel confronto con quanto i creditori otterrebbero dalla liquidazione controllata. Nel caso deciso il raffronto è stato svolto considerando ciò che sarebbe stato acquisito all'attivo nei tre anni di durata della liquidazione, termine oltre il quale, per effetto dell'esdebitazione, l'acquisizione delle quote di reddito non ancora maturate non può proseguire.

Restano in ogni caso fermi gli altri presupposti: la documentazione richiesta dall'art. 75 CCII, la relazione particolareggiata dell'OCC conforme all'art. 76 e le condizioni di ammissibilità dell'art. 77, fra cui l'assenza di una precedente esdebitazione e di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La decisione non amplia l'accesso al concordato minore: ne chiarisce il perimetro, escludendo che una preclusione scritta per l'imprenditore possa essere trasferita per analogia a chi imprenditore non è.

Riferimenti

  • Artt. 2, comma 1, lett. c), 33, comma 4, 74, commi 1 e 2, 75, 76, 77, 79, comma 1, e 80, comma 3, CCII (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
  • Decreto della Prima Presidente della Corte di cassazione 26 luglio 2023, n. 22699
  • Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, 6 marzo 2025 (Est. Simone)

Avv. Ezio Mola – Ordine degli Avvocati di Bari. Contenuto informativo. Non costituisce parere legale né sollecitazione di incarichi professionali.