Esdebitazione del debitore incapiente: che cosa significa non poter offrire nulla ai creditori, nemmeno in prospettiva futura
L'art. 283 del Codice della crisi consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità — diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura — di ottenere la liberazione dai debiti senza alcun pagamento e senza che si apra una vera e propria procedura liquidatoria. È un beneficio che può essere conseguito una sola volta e che poggia su due presupposti distinti: la meritevolezza del debitore e l'assenza totale di utilità per i creditori. Un decreto del Tribunale di Bari mostra come questi due presupposti vengano accertati in concreto.
Il caso riguardava un debitore la cui esposizione era interamente di natura contributiva, iscritta a ruolo e derivata dall'omesso versamento, da parte del soggetto per conto del quale lavorava, dei contributi e delle somme a lui spettanti. Quel soggetto era poi fallito e il debitore era stato ammesso al passivo per crediti rimasti integralmente insoddisfatti. Il tribunale ha ricondotto l'origine del sovraindebitamento a questa causa esterna e alle esigenze di mantenimento del nucleo familiare in assenza di fonti di reddito sufficienti, con il debito cresciuto negli anni per sanzioni e interessi. È su questa ricostruzione — non su una valutazione morale generica — che si fonda il giudizio di meritevolezza.
Il punto più utile del provvedimento riguarda però il presupposto oggettivo. L'incapienza attuale, attestata dal gestore della crisi nella relazione particolareggiata come assenza di beni mobili e immobili, non è di per sé sufficiente: la norma richiede che il debitore non possa offrire utilità nemmeno in prospettiva futura, e questo impone un giudizio prognostico. Il tribunale lo ha svolto guardando alla condizione concreta del ricorrente — l'età raggiunta e le condizioni personali e familiari documentate, d'ostacolo al reperimento di una nuova collocazione lavorativa — e ha concluso che nulla, neppure in futuro, sarebbe andato ai creditori. Si tratta quindi di una verifica in concreto, da costruire con allegazioni e documenti, non di una formula da ripetere nel ricorso.
Il decreto che concede l'esdebitazione, d'altra parte, non chiude la vicenda. Per i quattro anni successivi al deposito il debitore deve presentare, tramite l'organismo di composizione della crisi, una dichiarazione annuale sulle sopravvenienze rilevanti, cioè sulle utilità che gli consentano di soddisfare i creditori in misura non inferiore al dieci per cento; i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono considerati utilità a questo fine. L'organismo vigila sulla tempestività del deposito e il giudice può chiedergli le verifiche necessarie. L'omissione espone alla revoca del beneficio. I creditori, dal canto loro, possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, e solo decorsi i quattro anni, in assenza di opposizioni accolte in via definitiva, la procedura viene dichiarata chiusa.
Per chi si trova in questa situazione l'indicazione pratica è duplice. La domanda va costruita su due piani: la prova documentale dell'assenza di patrimonio, che l'organismo di composizione della crisi verifica e attesta, e la dimostrazione concreta che neppure in futuro il debitore sarà in grado di destinare qualcosa ai creditori. E il risultato, pur immediato nei suoi effetti liberatori, resta condizionato per quattro anni: l'esdebitazione del debitore incapiente non è un condono, ma una liberazione sotto osservazione.
Riferimenti
- Artt. 27, comma 2, 65, comma 1, e 283 CCII (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14); l'istituto era stato anticipato dall'art. 14-quaterdecies della L. 27 gennaio 2012, n. 3
- Tribunale di Bari, 11 giugno 2025 (Est. Simone)