Concordato minore
Il concordato minore è la procedura di sovraindebitamento riservata a chi svolge attività d'impresa o professionale e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative, enti non commerciali (artt. 74-83 CCII).
Che cosa lo distingue dal piano del consumatore
La differenza principale è il voto. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore decide il giudice; nel concordato minore la proposta va approvata dai creditori con le maggioranze di legge, e solo dopo si passa all'omologazione. Questo cambia il modo di costruire la proposta: occorre ragionare fin dall'inizio su come si formano le maggioranze e su quali creditori pesano davvero.
Continuità o liquidazione
Il concordato in continuità presuppone che l'attività prosegua e che i creditori siano soddisfatti in misura prevalente con quanto l'attività genera. Il concordato liquidatorio, invece, è ammesso quando vi sono risorse esterne che incrementano in misura apprezzabile il soddisfacimento dei creditori: il classico apporto di un familiare o di un terzo.
I punti su cui si decide l'esito
- la ricostruzione del passivo, distinguendo privilegiati, chirografari e crediti contestati;
- il trattamento dei creditori pubblici, spesso decisivo per le maggioranze;
- il confronto con l'alternativa liquidatoria, che il giudice valuta in forma concorsuale;
- la sostenibilità effettiva delle rate proposte, verificata sui redditi e non su previsioni ottimistiche.
Il ruolo dell'OCC
La domanda si deposita tramite un Organismo di composizione della crisi, il cui gestore verifica i dati e redige la relazione per il tribunale. Preparare la documentazione prima del deposito — estratti di ruolo, contratti, bilanci o dichiarazioni, atti esecutivi pendenti — accorcia i tempi e riduce il rischio di osservazioni.
Lo studio assiste il debitore in tutte le fasi, dalla valutazione di fattibilità al deposito, dal voto all'omologazione, anche in procedura familiare ex art. 66 CCII.