Liquidazione controllata
Quando non esiste una capacità di rimborso sufficiente a sostenere un piano, la strada è la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII): il patrimonio viene liquidato sotto il controllo del tribunale e, al termine, il debitore è liberato dai debiti residui.
Chi può accedervi
Il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo e in generale ogni debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. La domanda può essere presentata dal debitore stesso; in presenza di determinate condizioni può provenire anche da un creditore o dal pubblico ministero.
Che cosa entra nella liquidazione
Confluisce nella procedura il patrimonio del debitore, con le esclusioni di legge: fra le principali, i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia, secondo quanto stabilisce il giudice, e i beni impignorabili. La casa di abitazione non gode di un'esenzione generale: va valutata caso per caso, anche in rapporto alle procedure esecutive già pendenti.
Esdebitazione
È il risultato che interessa il debitore: la liberazione dai debiti non soddisfatti. Opera di regola al termine della procedura e a determinate condizioni, con le eccezioni previste dalla legge per alcune categorie di debiti. Chi non ha nulla da liquidare può invece valutare l'esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII).
Quando conviene davvero
La liquidazione controllata non è una scelta di ripiego né una sconfitta: per molti debitori è la via più rapida verso la liberazione dai debiti, soprattutto quando il patrimonio è limitato e il reddito non consente un piano credibile. Il punto da valutare prima è che cosa si perde e in quanto tempo, confrontandolo con quello che resterebbe dopo anni di esecuzioni individuali.
Il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata è l'atto che questo studio redige con maggiore frequenza sul lato del debitore.