Studio MV Legal

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Sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è la situazione di chi non riesce più a pagare regolarmente i propri debiti e non può accedere alle procedure riservate alle imprese maggiori. Riguarda i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative e chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) mette a disposizione più strumenti. La scelta non dipende dalle preferenze del debitore, ma da chi è, da cosa possiede e da quanto può pagare.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

È la procedura del consumatore, cioè della persona fisica che si è indebitata per scopi estranei all'attività d'impresa o professionale (artt. 67-73 CCII). Il debitore propone un piano di pagamento — anche parziale e dilazionato nel tempo — che il giudice omologa senza il voto dei creditori, dopo aver valutato la meritevolezza e la convenienza rispetto alla liquidazione. Il piano può prevedere la prosecuzione del mutuo ipotecario sull'abitazione principale alle condizioni originarie.

Concordato minore

È lo strumento di chi esercita attività d'impresa o professionale (artt. 74-83 CCII). A differenza del piano del consumatore, i creditori votano: serve il raggiungimento delle maggioranze previste. Può essere in continuità, quando l'attività prosegue, oppure liquidatorio, se accompagnato da risorse esterne che aumentano il soddisfacimento dei creditori.

Liquidazione controllata

Quando non c'è capacità di rimborso sufficiente per un piano, il patrimonio viene liquidato sotto il controllo del tribunale (artt. 268-277 CCII). La procedura si chiude con l'esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.

Esdebitazione del debitore incapiente

Chi non ha alcun patrimonio né reddito da mettere a disposizione può ottenere comunque la liberazione dai debiti, una sola volta, con l'impegno a versare quanto eventualmente dovesse sopravvenire nei quattro anni successivi (art. 283 CCII).

Come si procede

Ogni procedura passa da un Organismo di composizione della crisi (OCC), che nomina un gestore incaricato di verificare i dati e redigere la relazione destinata al giudice. Il primo passo dello studio è sempre la ricostruzione esatta della posizione debitoria: estratti di ruolo, centrale rischi, contratti di finanziamento, atti esecutivi in corso. È su quei numeri che si decide quale procedura ha davvero possibilità di riuscita.

Lo studio assiste il debitore, in procedure individuali e familiari ex art. 66 CCII, davanti al Tribunale di Bari e agli altri tribunali pugliesi. Negli approfondimenti trova note sulla giurisprudenza barese in materia.

Avv. Ezio Mola – Ordine degli Avvocati di Bari. Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non costituiscono parere legale.